Ultimi Provvedimenti del Garante: Cruciale la Prova del Consenso durante l’Ispezione

Come abbiamo visto nella check list delle criticità più comuni riscontrate durante le Ispezioni del Garante, la mancanza delle prove del consenso è uno dei fattori maggiormente riscontrati durante gli accertamenti in azienda da parte dell’Autorità.
Oggi analizziamo alcuni provvedimenti del Garante con focus sulla prova del consenso, e vediamo cosa i Funzionari Ispettivi hanno richiesto e verificato durante gli accertamenti in azienda, e le violazioni contestate alle società, che hanno portato all’emissione del provvedimento da parte dell’Autorità.
PROVVEDIMENTO TISCALI
INNESCO DELL’ISPEZIONE
Nell’ambito delle attività di controllo delle attività di marketing e profilazione condotte dalle società telefoniche
ESITO DELL’ISPEZIONE
- Sanzione amministrativa di € 100.000
- Ingiunzione alla società di implementare una procedura per gestire correttamente le variazioni dei consensi privacy formulate nel corso del tempo dai singoli interessati.
COSA È STATO CHIESTO ALL’AZIENDA DURANTE L’ISPEZIONE
Durante l’accertamento in azienda, i funzionari ispettivi hanno chiesto di mostrare la funzione sul CRM o altro sistema societario che sia in grado di restituire le date, i canali o altre circostanze relative alle variazioni dei consensi privacy manifestate nel corso del tempo dai singoli interessati. La società ha ammesso di non disporre di una funzione simile, ma di avere la traccia solo dell’opzione di volontà più recente.
PROVVEDIMENTO E-CAMPUS
INNESCO DELL’ISPEZIONE
2 reclami di cittadini al Garante e diverse segnalazioni per comunicazioni promozionali indesiderate (sia tramite SMS che telefonate) e mancata risposta alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.
ESITO DELL’ISPEZIONE
- Sanzione amministrativa di € 75.000
- Ingiunzione alla società di adeguare le proprie misure tecniche organizzative per essere in grado di documentare i consensi relativi ai trattamenti sui dati personali
- Divieto di trattamento per finalità promozionali dei dati personali di cui la società non è in grado di dimostrare il possesso di un idoneo consenso
COSA È STATO CHIESTO ALL’AZIENDA DURANTE L’ISPEZIONE
Durante l’accertamento, i funzionari ispettivi hanno verificato che la società ha inviato comunicazioni promozionali via SMS e a volte anche telefonicamente, e non è stata in grado di dimostrare il consenso degli interessati per finalità promozionali, evidenziando una sistemica carenza nelle procedure che dovrebbero garantire il riscontro alle richieste di esercizio degli interessati, che sono state ignorate anche dopo reiterati tentativi.
In particolare, viene citato un esempio in cui un cittadino ha richiesto alla società di conoscere l’origine da cui ha ottenuto i suoi dati, compresa la documentazione del consenso fornito, ma non è stato fornito nessun chiarimento a riguardo.
Il provvedimento indica che in generale, sull’origine dei dati e sulla documentazione del consenso, la società non si sia mai espressa, pur essendo oggetto di specifica contestazione da parte del Garante.
PROVVEDIMENTO CAFFÈ SCIONTI
INNESCO DELL’ISPEZIONE
Segnalazioni e reclami inviati all’Autorità Garante per comunicazioni promozionali indesiderate
ESITO DELL’ISPEZIONE
- Sanzione amministrativa di € 70.000
- Divieto di trattare i dati raccolti senza un consenso adeguato e l’obbligo di cancellarli
- Ingiunzione ad adottare procedure adeguate a tenere traccia delle attività di trattamento, e a comprovare il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, con riferimento al principio di accountability del Titolare del trattamento
COSA È STATO CHIESTO ALL’AZIENDA DURANTE L’ISPEZIONE
L’Autorità ha richiesto alla Società di indicare:
- l’origine dei dati di contatto degli interessati
- i consensi
- le informative rese
- la registrazione dell’opposizione manifestata dagli utenti per finalità di marketing.
In particolare il provvedimento indica che la Società non ha gestito correttamente le opposizioni e i dinieghi espressi dagli utenti, non fornendo riscontri adeguati né provando la corretta registrazione di tali opposizioni.
Inoltre, è stata inoltrata richiesta della lista di anagrafiche registrate nei sistemi aziendali a seguito della compilazione del form online nel sito internet, con relativi consensi.
PROVVEDIMENTO MEDIAWORLD
INNESCO DELL’ISPEZIONE
Segnalazioni dei cittadini in merito a comunicazioni promozionali via email senza consenso e nonostante la reiterata opposizione degli interessati.
ESITO DELL’ISPEZIONE
- Divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati personali per finalità di marketing, per i quali non disponga di un documentato consenso libero e specifico.
- Ingiunzione ad implementare misure organizzative e tecniche adeguate ad assicurare il tracciamento puntuale, rispetto a ciascun interessato, che deve includere informazioni specifiche riguardo all’origine dei dati, modalità e data dell’acquisizione, modalità e testo con cui si fornisce l’informativa, opzioni di consenso (o dissenso), formulate in sede di raccolta dei dati, rispetto alle distinte finalità di trattamento.
COSA È STATO CHIESTO ALL’AZIENDA DURANTE L’ISPEZIONE
Nell’ambito dell’accertamento, il Garante ha richiesto specifiche prove del consenso in merito alle segnalazioni ricevute dai cittadini, ha chiesto anche di fornire prove adeguate del consenso raccolto per l’invio di comunicazione promozionali, in particolare per la fidelity card, effettuando anche verifiche a campione sui sistemi in uso dalla società.
L’Autorità ha inoltre richiesto di fornire una lista di tutti coloro che risultavano aver espresso diniego al trattamento per finalità promozionali, sia al momento della raccolta del primo consenso, che successivamente. La società non è stata in grado di soddisfare completamente questa richiesta, perché “il vecchio sistema non permetteva di storicizzare le variazioni dei consensi, ma esponeva solo la fotografia statica dell’ultima opzione manifestata dal cliente”.
CONCLUSIONI
L’analisi di questi provvedimenti del Garante mette in luce un aspetto fondamentale: l’importanza per le aziende di adottare una specifica soluzione di Privacy Accountability, come PrivacyOS, che non solo assicura la conformità ai dettami del GDPR, ma si rivela essenziale per la tutela aziendale durante le ispezioni dell’Autorità e nelle eventuali contestazioni da parte degli interessati.
Il principio di accountability, ovvero la responsabilizzazione del titolare del trattamento, emerge come un pilastro centrale di questa soluzione. Esso implica non solo la conformità ai requisiti normativi, ma anche la capacità di dimostrare attivamente tale conformità. In particolare, la gestione accurata delle prove del consenso diventa un aspetto cruciale, evitando così sanzioni onerose e rischi reputazionali. Le aziende devono implementare sistemi avanzati per tracciare e storicizzare i consensi, le prese visioni delle informative, e tutti gli eventi della privacy in modo trasparente, soddisfacendo le richieste degli utenti e rispondendo efficacemente agli accertamenti delle autorità.

Incorporare una soluzione di Privacy Accountability significa quindi abbracciare a pieno il principio di accountability, trasformandolo in un vantaggio competitivo. Questo approccio non solo garantisce la conformità normativa, ma rafforza anche la fiducia dei clienti, dimostrando un impegno serio e concreto nella tutela dei loro dati personali.
